Condizioni Generali di Fornitura
dell'Associazione professionale dell'industria meccanica e dell'industria delle costruzioni in acciaio Austriaca, nella versione del 1 gennaio 2002.
Le presenti condizioni generali di fornitura sono concepite in linea di massima per negozi giuridici tra imprese. Se, in via d'eccezione, dovessero servire anche comebase per negozi giuridici con consumatori, ai sensi del § 1 comma 1 cifra 2 della legge sulla protezione dei consumatori, G.U. austriaca n. 49/1979, valgono solo in quanto non contrastano con le norme della prima parte di detta legge.
L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti in materia di acquisti di merce internazionali dell'11.4.1980, G.U. austriaca 1988/96, viene espressamente esclusa.
